Art. 7

In vigore dal 19 nov 1999
Salvo il disposto dell', se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto. Qualora la modificazione del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento: a) deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente, b) non deve vendere, cedere od utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle terre oggetto del contratto.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo