Art. 6

In vigore dal 19 nov 1999
Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pagamento, il richiedente conserva il diritto al pagamento soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modificazione o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modificazione della domanda di pagamento nello Stato membro interessato.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo