Art. 13
In vigore dal 19 nov 1999
1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto entro i termini seguenti:
a) per le materie prime da seminare tra il 1o luglio e il 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
b) per le materie prime da seminare tra il 1o gennaio e il 30 giugno, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per superficie nell'anno in questione nel relativo Stato membro.
Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all', il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.
Per consentire tale verifica, il collettore o il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all', paragrafo 1.
3. Per controllare l'osservanza dell', paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.
4. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all' del regolamento (CE) n. 1251/1999.
Il collettore comunica all'autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dalla consegna al primo trasformatore, il nome e l'indirizzo del trasformatore. A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, nonché la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna.
Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dal collettore, quest'ultimo comunica all'autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.
Chiunque intervenga nel circuito di consegna comunica a sua volta alla rispettiva autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dall'operazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.
Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima menzionato al terzo comma, comunicano all'autorità competente del collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.
Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo e al terzo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.
Sezione 6
Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soja
Storico versioni
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