Art. 20

In vigore dal 19 nov 1999
Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore. Nel caso del collettore i registri precisano almeno i dati seguenti: a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime, b) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi. Nel caso del trasformatore, i registri precisano, con periodicità stabilita dall'autorità competente, almeno i dati seguenti: a) le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate, b) le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti, c) le perdite inerenti alla lavorazione, d) le quantità distrutte con relativa motivazione, e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti, f) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2461:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo