Art. 20
In vigore dal 19 nov 1999
Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore.
Nel caso del collettore i registri precisano almeno i dati seguenti:
a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime,
b) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.
Nel caso del trasformatore, i registri precisano, con periodicità stabilita dall'autorità competente, almeno i dati seguenti:
a) le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,
b) le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti,
c) le perdite inerenti alla lavorazione,
d) le quantità distrutte con relativa motivazione,
e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti,
f) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.
Storico versioni
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