Art. 24
In vigore dal 19 nov 1999
Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente regolamento le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale. In tal caso, lo Stato membro di cui trattasi comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione.
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