Art. 26

In vigore dal 19 nov 1999
Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime di cui al presente regolamento. Riguardo alle disposizioni del capo II, la comunicazione verte, in particolare, sui seguenti dati: a) per ogni specie di materia prima, le superfici coltivate e le rese previste di cui all', paragrafo 2, lettera d), nonché le rese rappresentative di cui all', b) per ogni specie di materia prima, le quantità che non sono state vendute dai collettori, c) le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata. Riguardo alle disposizioni del capo III, le comunicazioni vertono in particolare sulle superfici dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata sulle medesime.
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Art. 26 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo