Art. 25
In vigore dal 19 nov 1999
Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie prime di cui all'allegato II coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti da esse derivati, nonché i terreni utilizzati per produrre tali materie prime non possono fruire delle misure seguenti:
a) misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999,
b) degli aiuti comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione del sostegno concesso per i costi di imboschimento con specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.
Sezione 2
Valutazione e misure nazionali complementari
Storico versioni
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