Art. 25
In vigore dal 22 ott 1999
1. Il limite di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 viene stabilito tenendo conto della superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva dei terreni agricoli ammissibili e dell'esigenza di evitare che la dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione dei pagamenti per superficie specifici per i semi oleosi.
2. Il limite e i criteri applicati per determinarlo vengono notificati alla Commissione quanto prima e comunque entro il 31 luglio della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale viene chiesto il pagamento per superficie.
3. Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento per superficie, le autorità competenti accertano se la domanda di aiuto presentata dal produttore rispetti i limiti stabiliti. È esclusa dalla domanda del produttore l'eventuale superficie per la quale il pagamento per superficie specifico per i semi oleosi sia stato richiesto in eccesso rispetto al limite fissato.
4. Qualora l'esclusione di una determinata superficie a norma del paragrafo 3 faccia sì che la superficie ritirata dalla produzione per quel produttore superi il limite di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999, fissato nello Stato membro di cui trattasi, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento per superficie viene ridotta fino al limite stabilito.
5. I terreni esclusi, a norma dei paragrafi 3 e 4, dalle domande di aiuto per superficie presentate dai produttori non vengono prese in considerazione agli effetti dell', paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1251/92.
CAPO V
Disposizioni finali
Storico versioni
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