Art. 20

In vigore dal 22 ott 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri possono concedere il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per un periodo pluriennale non superiore a cinque campagne. 2. Salvo il disposto dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e qualsiasi successivo aumento dell'importo di base di cui all', paragrafo 3, del medesimo regolamento, i produttori che si obbligano a ritirare dalla produzione le medesime parcelle per il periodo di cui al paragrafo 1 beneficiano, per tale periodo, del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso. 3. Il produttore che, nella propria domanda di aiuto per superficie, receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, è tenuto a rimborsare un importo pari al 5 % del pagamento per superficie versato per la campagna precedente con riguardo alle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto. 4. Il produttore che abbia optato per il regime di cui al paragrafo 2 può recedere dal proprio impegno, senza incorrere nella penale di cui al paragrafo 3, nelle seguenti fattispecie: a) nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici in questione nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli del regolamento (CE) n. 1257/1999; b) in casi particolari autorizzati dallo Stato membro e implicanti un mutamento di struttura dell'azienda indipendentemente dalla volontà del produttore stesso, come nel caso di ricomposizioni fondiarie. 5. Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, nel corso del periodo per il quale vale l'impegno, la superficie ritirata dalla produzione in applicazione del presente articolo supera la percentuale fissata dagli Stati membri conformemente alarticolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a detto limite.
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Art. 20 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo