Art. 21
In vigore dal 22 ott 1999
1. Se il ritiro dalla produzione dichiarato è inferiore alla superficie corrispondente alla percentuale di ritiro obbligatorio stabilita per la campagna in oggetto, la superficie ammissibile ai pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi soggetti a ritiro obbligatorio è calcolata in funzione del ritiro dichiarato e proporzionalmente alle diverse colture, comprese le erbe insilate, ma non può essere inferiore alla superficie necessaria alla produzione di 92 tonnellate di cereali, di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
2. La produzione di cereali di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alla resa utilizzata per il pagamento per superficie. Se uno Stato membro decide di utilizzare la resa regionale storica dei semi oleosi, tale resa è moltiplicata per 1,95.
Storico versioni
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