Art. 17
In vigore dal 22 ott 1999
I coefficienti di cui all' si applicano a tutti i pagamenti per superficie dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, escluso il supplemento del pagamento per superficie e l'aiuto specifico per il frumento duro.
CAPO III
Ritiro dei terreni dalla produzione
Storico versioni
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