Art. 17

In vigore dal 22 ott 1999
I coefficienti di cui all' si applicano a tutti i pagamenti per superficie dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, escluso il supplemento del pagamento per superficie e l'aiuto specifico per il frumento duro. CAPO III Ritiro dei terreni dalla produzione
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Art. 17 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo