Art. 13
In vigore dal 22 ott 1999
Agli effetti dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:
a) la superficie di base nazionale da suddividere,
b) i criteri da essi adottati per determinare le sotto-superfici di base,
c) le sottosuperfici di base (numero, denominazione e superficie),
d) le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.
SEZIONE 3
Superamento della resa di riferimento
Storico versioni
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