Art. 2
In vigore dal 22 ott 1999
1. Ai fini dell' del regolamento (CE) n. 1251/1999, le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione sono quelle che figurano nell'allegato I.
2. I terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi di aiuto previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio(24) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio(25) o, nel caso della Finlandia e della Svezia, che sono stati messi a riposo in virtù di un regime nazionale di ritiro dei terreni dalla produzione, sono considerati ammissibili ai pagamenti per superficie.
3. Le superfici dichiarate ammissibili "ex novo" dagli Stati membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5 % le superfici dichiarate inammissibili "ex novo" nell'ambito dello stesso programma. Le seguenti superfici non vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo dell'aumento:
a) nei nuovi "Länder" tedeschi, 2500 ha di terreni agricoli in fase di ristrutturazione nel periodo 1o gennaio - 30 giugno 1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;
b) le superfici residue oggetto di piani per l'estirpazione di vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31 dicembre 1991 a norma dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1442/88(26) e (CEE) n. 2239/86(27) e attuati nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi regolamenti.
4. In applicazione dell', terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, uno Stato membro non può aumentare la propria superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1 % della superficie di base totale.
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco annuale delle autorizzazioni concesse a norma dell', terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, da cui risultino il numero degli agricoltori, le superfici interessate e i motivi.
In casi debitamente motivati, il limite di cui al primo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio(28).
5. I casi di cui all', quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 sono quelli in cui un produttore può presentare ragioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda, purché lo Stato membro abbia verificato che non esistano validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di rischi ambientali. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.
Storico versioni
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