Art. 11
In vigore dal 22 ott 1999
1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie massima garantita di frumento duro ammissibile al supplemento del pagamento per superficie, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie massima garantita di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/1999, eventualmente ripartita tra regioni, e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali è chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro, adeguata a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie massima garantita ammissibile all'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1251/1999.
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