Art. 6
In vigore dal 22 ott 1999
1. Agli effetti dell', primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, i produttori di frumento duro delle zone di cui all'allegato II del medesimo regolamento ricevono il supplemento del pagamento per superficie al massimo per il numero di ettari corrispondente alla superficie massima di cui all'allegato III di detto regolamento.
Ai fini dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1251/1999, la Pannonia austriaca comprende le zone che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.
2. In caso di ripartizione della superficie massima garantita tra le zone e le regioni di produzione di cui all', terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 si applicano le seguenti disposizioni:
a) se la superficie di una regione di produzione è inferiore a 500 ha, gli Stati membri interessati possono unire la regione di cui trattasi ad una regione di produzione contigua;
b) l'Italia può tenere conto delle superfici tradizionalmente coltivate a frumento duro destinate al ritiro quinquennale durante il periodo 1993-1997;
c) gli Stati membri interessati comunicano ai produttori e alla Commissione, entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale è chiesto il pagamento per superficie, la ripartizione della superficie massima garantita.
3. L'aiuto specifico di cui all', quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è concesso, nelle zone di cui all'allegato V del presente regolamento, limitatamente agli ettari indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1251/1999, per ciascuna parcella ammissibile al pagamento per superficie relativo ai seminativi di cui all' del regolamento (CE) n. 1251/1999, coltivata a frumento duro.
4. Ai fini della concessione degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 3 per il frumento duro, la domanda di aiuto per superficie di cui all' del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(29) deve contenere tutti i dati che permettano di identificare le parcelle seminate a frumento duro ed essere accompagnata dalla prova dell'utilizzazione di sementi certificate.
La domanda di aiuto per il frumento duro è subordinata:
a) ad una domanda di pagamento per superficie riguardante lo stesso numero di ettari a frumento duro;
b) all'utilizzazione di sementi che siano state certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio(30).
5. Gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.
Tale quantitativo può essere raggiunto, nel corso del periodo transitorio della durata massima di tre anni iniziato il 1o luglio 1998, conformemente alle misure specifiche comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 giugno 1998.
6. II supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro sono versati contemporaneamente al pagamento per superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2316:oj#art-6