Art. 1

In vigore dal 22 ott 1999
1. I pagamenti per superficie di cui regolamento (CE) n. 1251/1999 sono concessi secondo le modalità definite nel presente regolamento. 2. Può essere presentata una sola domanda di pagamento per superficie per una stessa parcella e per la stessa campagna di commercializzazione. 3. Non può beneficiare del pagamento per superficie una parcella che, nella stessa campagna di commercializzazione, forma oggetto di una domanda di aiuto per ettaro in virtù di un regime finanziato a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(23) per seminativi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1251/1999.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo