Art. 12

In vigore dal 22 ott 1999
1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli , lo Stato membro stabilisce entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione in corso la percentuale definitiva di superamento, calcolata fino alla seconda cifra decimale. 2. La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile: a) al pagamento per superficie, conformemente all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999; b) al supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro, previa applicazione dell', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo