Art. 26
Comunicazioni
In vigore dal 22 ott 1999
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati indicati nelle tabelle contenute nell'allegato XI, usando il formato uniforme ivi definito, a livello di regione di produzione e di superficie di base, nonché a livello nazionale, secondo il seguente calendario:
a) entro il 15 settembre della campagna in corso, i dati ottenuti tenendo conto delle verifiche e dei controlli già effettuati;
b) entro il 31 ottobre successivo, i dati definitivi corrispondenti a quelli utilizzati per il calcolo della percentuale definitiva di superamento di cui all'; e
c) entro il 15 febbraio successivo, i dati finali corrispondenti alle superfici per le quali sono stati effettivamente versati i pagamenti per le superfici, previa detrazione delle diminuzioni di superfici previste dall' del regolamento (CEE) n. 3887/92.
2. Qualora si accerti un superamento delle superfici di cui agli , lo Stato membro comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione in corso, la percentuale definitiva di superamento. I dati di base per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati secondo lo schema di cui all'allegato VII.
3. Qualora una percentuale di superamento sia suddivisa secondo quanto indicato all', paragrafo 6, e all', terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, lo Stato membro comunica tale suddivisione alla Commissione entro il 31 ottobre.
Storico versioni
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