Art. 28

In vigore dal 22 ott 1999
I regolamenti (CEE) n. 2467/92, (CEE) n. 2836/93, (CE) n. 762/94, (CE) n. 1098/94, (CE) n. 1237/95, (CE) n. 658/96 e (CE) n. 1577/98 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000. I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.
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Art. 28 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo