Art. 23

In vigore dal 22 ott 1999
1. La domanda di aiuto per superficie di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 viene ripartita per regione a norma dell' del regolamento (CE) n. 1251/1999. 2. Ad una domanda di pagamento per superficie in una data regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno corrispondente di ettari coltivati nella medesima regione di produzione. 3. È possibile derogare al disposto del paragrafo 2 secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro. 4. In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie presentata può essere realizzato totalmente o parzialmente nelle regioni seguenti: a) nella regione "Secano", nel caso di un'azienda ubicata in regioni di produzione dette "Secano" e "Regadío" in Spagna; b) in un'altra regione di produzione, purché le superfici da ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a quelle dove si trovano le superfici coltivate. 5. In caso di applicazione dei paragrafi 3 e 4, la superficie da ritirare dev'essere adeguata per tener conto della differenza tra le varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente paragrafo non può portare ad una diminuzione degli ettari di superficie messa a riposo rispetto a quelli previsti dall'obbligo di ritiro. CAPO IV Disposizioni particolari
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Art. 23 Regolamento (UE) 1999/2316 | Portale Normativo