Art. 7

Riservatezza della procedura di infrazione

In vigore dal 23 set 1999
1. La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. 2. Fatto salvo l', paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi, alla BCE o alla banca centrale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.
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