Art. 11

Procedura in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime

In vigore dal 23 set 1999
1. Ai casi di inosservanza di cui all', paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, non si applicano l', paragrafi 1 e 3, nonché gli (ad eccezione del paragrafo 3) del presente regolamento. Il termine di cui all', paragrafo 2, è ridotto a 5 giorni lavorativi. 2. Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e rendere pubblici i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime. Tali criteri possono essere oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Prima di irrogare una sanzione ai sensi dell', paragrafo I, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, il Comitato esecutivo della BCE o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all'impresa interessata la presunta inosservanza e la corrispondente sanzione. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti alla presunta inosservanza e informa l'impresa interessata che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE. 4. L'impresa interessata dispone di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per: - ammettere la presunta inosservanza e accettare di pagare la sanzione pecuniaria specificata, nel qual caso la procedura di infrazione si ritiene conclusa; oppure - presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. L'impresa interessata può altresì accludere documenti a sostegno degli argomenti enunciati nella propria replica. La banca centrale nazionale competente trasmette senza ritardo ingiustificato il fascicolo completo al Comitato esecutivo della BCE, cui spetta la decisione in merito all'irrogazione della sanzione. 5. Qualora nessuna osservazione scritta sia stata sollevata dall'impresa interessata nei termini previsti, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE. Allorché la decisione è divenuta definitiva, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio, l'impresa interessata è tenuta a versare l'importo della sanzione pecuniaria specificato nella notifica. 6. Nelle situazioni previste dal paragrafo 4, primo trattino, e dal paragrafo 5 del presente articolo, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente, per conto della BCE, inviano notifica scritta alle autorità di vigilanza competenti.
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