Art. 10

Procedura semplificata per infrazioni minori

In vigore dal 23 set 1999
1. In caso di infrazioni minori, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di applicare una procedura semplificata. La sanzione pecuniaria inflitta in conformità di detta procedura non può superare l'importo di 25000 EUR. 2. La procedura semplificata è articolata nel modo seguente: a) il Comitato esecutivo della BCE notifica la presunta infrazione all'impresa interessata; b) la notifica cita tutti i dati di fatto addotti a prova dell'infrazione contestata e la sanzione applicabile; c) la notifica informa l'impresa interessata dell'applicazione di una procedura semplificata e del diritto dell'impresa di opporsi a tale procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica in oggetto; d) in caso di obiezione sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), si ritiene avviata la procedura di infrazione; il termine di 30 giorni lavorativi entro il quale l'impresa può esercitare il diritto di essere ascoltata decorre dalla scadenza del termine stabilito alla precedente lettera c). Qualora nessuna obiezione sia sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), la decisione del Comitato esecutivo della BCE in merito all'irrogazione di una sanzione diviene definitiva. 3. Il presente articolo non osta alla procedura applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all' del presente regolamento.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1999/2157 — Procedura semplificata per infrazioni minori | Portale Normativo