Art. 12

Computo dei termini

In vigore dal 23 set 1999
1. Fatto salvo l' del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto. 2. Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo. 3. Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione "giorno lavorativo" è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato. Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 1999. Per il Consiglio direttivo della BCE Willem F. DUISENBERG Presidente (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4. (2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. (3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. ALLEGATO (Indicativo) Elenco dei giorni festivi (di cui all', paragrafo 3) >SPAZIO PER TABELLA>
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Art. 12 Regolamento (UE) 1999/2157 — Computo dei termini | Portale Normativo