Art. 12
Computo dei termini
In vigore dal 23 set 1999
1. Fatto salvo l' del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.
2. Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione "giorno lavorativo" è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 1999.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. DUISENBERG
Presidente
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
ALLEGATO (Indicativo)
Elenco dei giorni festivi (di cui all', paragrafo 3)
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2157:oj#art-12