Art. 4
Assistenza delle autorità degli Stati membri
In vigore dal 23 set 1999
1. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.
2. Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.
Storico versioni
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