Art. 2
Avvio di una procedura di infrazione
In vigore dal 23 set 1999
1. Non è possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti di una determinata impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.
2. Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.
3. Il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare nell'espletamento della procedura di infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni che possono essere considerate pertinenti.
4. Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.
Storico versioni
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