Art. 5

Notifica degli addebiti

In vigore dal 23 set 1999
1. Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi. 2. Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate. 4. Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.
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