Art. 6
Diritti e obblighi dell'impresa interessata
In vigore dal 23 set 1999
1. Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.
2. La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.
3. L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.
4. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente , paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.
5. Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.
6. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.
7. Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.
Storico versioni
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