Art. 9
Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 9 gen 1992
- i quantitativi e le qualità d'olio d'oliva per i quali sono stati conclusi o rinnovati contratti di magazzinaggio nel corso del mese precedente,
- i quantitativi complessivi di olio d'oliva, per qualità, immagazzinati alla fine del mese precedente, nonché il numero totale dei contratti in corso.
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