Art. 9 · Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

Art. 9

Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 9 gen 1992
- i quantitativi e le qualità d'olio d'oliva per i quali sono stati conclusi o rinnovati contratti di magazzinaggio nel corso del mese precedente, - i quantitativi complessivi di olio d'oliva, per qualità, immagazzinati alla fine del mese precedente, nonché il numero totale dei contratti in corso.
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