Art. 10

In vigore dal 9 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16. (5) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1992/46 | Portale Normativo