Art. 8

In vigore dal 9 gen 1992
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire, durante tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale, il controllo dell'osservanza degli obblighi risultanti dal contratto; tale controllo comprende un'ispezione materiale delle merci immagazzinate, svincolate dall'ammasso o entrate all'ammasso, nonché una verifica dei relativi registri. Le misure di ispezione materiale riguardano in particolare la natura e la qualità delle scorte, le possibilità di identificazione di queste ultime ed hanno lo scopo di accertare se i quantitativi immagazzinati e marcati sono conformi ai quantitativi dichiarati. 2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, è incamerata la cauzione prevista dall', paragrafo 1, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché il modello del contratto.
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