Art. 3
In vigore dal 9 gen 1992
1. Ai fini della conclusione di un contratto, entro il 15 aprile 1992 deve essere presentata una domanda scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova l'olio d'oliva, corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari a 0,5 ECU/100 kg di olio.
2. Le domande devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i quantitativi indicati nelle domande ricevibili e i contratti scaduti durante la settimana precedente.
Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Essa autorizza gli Stati membri ad accogliere le domande fino ad esaurimento del contingente previsto dall', paragrafo 5; se c'è il rischio di esaurimento del contingente, essi sono autorizzati ad accogliere le domande in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, entro il limite del quantitativo disponibile.
3. Previa autorizzazione della Commissione, i contratti sono conclusi senza discriminazione e nel più breve tempo possibile. La data della conclusione del contratto è la data dell'invio della comunicazione dell'accettazione della domanda da parte dell'organismo di intervento. La data d'inizio dell'esecuzione del contratto è il giorno che segue quello della conclusione, a meno che il richiedente non abbia chiesto una data ulteriore.
4. Solamente l'olio d'oliva prodotto nella Comunità durante la campagna di commercializzazione in corso può essere oggetto di contratto.
Storico versioni
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