Art. 7
In vigore dal 9 gen 1992
1. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, il versamento dell'importo dell'aiuto dovuto proporzionalmente al quantitativo immagazzinato e alla durata effettiva del magazzinaggio.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di ciascuno dei casi che ritengono essere un caso di forza maggiore, nonché delle misure prese in ciascun caso.
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