Art. 5
1. Per ciascun periodo di 60 giorni è concesso un aiuto che ammonta a:
In vigore dal 9 gen 1992
- 3,5 ECU/100 kg se l'organismo ammassatore fornisce la prova, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto, che l'olio d'oliva è stato immesso sul mercato,
- 1 ECU/100 kg negli altri casi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per olio immesso sul mercato s'intende l'olio che è stato venduto e consegnato ad un'impresa di condizionamento e riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (5) oppure, nel caso dell'olio vergine lampante, ad un'impresa di raffinazione, ovvero l'olio che è stato esportato.
3. Un importo di 1 ECU/100 kg può essere anticipato non appena il contratto sia stato concluso o rinnovato, previa costituzione di una cauzione per un importo equivalente.
4. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto al magazzinaggio è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della conclusione del contratto.
5. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato alla data di inizio dell'esecuzione del contratto.
Storico versioni
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