Art. 4
1. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
In vigore dal 9 gen 1992
a) la ragione sociale dell'ammassatore;
b) il suo indirizzo postale completo;
c) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento;
d) l'indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio;
e) il numero e l'identificazione delle partite oggetto del contratto, nonché il loro peso netto e la loro qualità;
f) l'accordo del proprietario dell'olio immagazzinato se il detentore dell'olio non ne è proprietario;
g) la data dell'inizio dell'esecuzione del contratto;
h) il riferimento al presente regolamento;
i) la data della conclusione del contratto.
2. Il contratto prevede per l'ammassatore i seguenti obblighi:
a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo convenuto del prodotto in questione per suo conto ed a suo rischio;
b) immagazzinare gli oli di qualità differenti in recipienti separati ed identificabili;
c) permettere in qualsiasi momento all'organismo di intervento di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto.
3. L'ammassatore può annullare il contratto in qualsiasi momento e perde in tal caso il beneficio dell'aiuto relativo al periodo di sessanta giorni iniziato.
4. L'obbligo di rispettare il quantitativo indicato nel contratto si considera adempiuto se almeno il 98 % di tale quantitativo è rimasto immagazzinato.
Storico versioni
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