Art. 4 · 1. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

Art. 4

1. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

In vigore dal 9 gen 1992
a) la ragione sociale dell'ammassatore; b) il suo indirizzo postale completo; c) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento; d) l'indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio; e) il numero e l'identificazione delle partite oggetto del contratto, nonché il loro peso netto e la loro qualità; f) l'accordo del proprietario dell'olio immagazzinato se il detentore dell'olio non ne è proprietario; g) la data dell'inizio dell'esecuzione del contratto; h) il riferimento al presente regolamento; i) la data della conclusione del contratto. 2. Il contratto prevede per l'ammassatore i seguenti obblighi: a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo convenuto del prodotto in questione per suo conto ed a suo rischio; b) immagazzinare gli oli di qualità differenti in recipienti separati ed identificabili; c) permettere in qualsiasi momento all'organismo di intervento di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto. 3. L'ammassatore può annullare il contratto in qualsiasi momento e perde in tal caso il beneficio dell'aiuto relativo al periodo di sessanta giorni iniziato. 4. L'obbligo di rispettare il quantitativo indicato nel contratto si considera adempiuto se almeno il 98 % di tale quantitativo è rimasto immagazzinato.
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