Art. 6
In vigore dal 9 gen 1992
1. Fatte salve le disposizioni dell', l'aiuto è versato soltanto se sono soddisfatti tutti gli obblighi previsti dal contratto.
Il pagamento dell'aiuto e lo svincolo delle cauzioni previste dall', paragrafo 1 e dall', paragrafo 3, hanno luogo, previo controllo dell'osservanza dei suddetti obblighi, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
2. L'accettazione di una dichiarazione di esportazione pone fine al regime di magazzinaggio. In tale caso non è versato alcun aiuto per il periodo in corso al momento dell'accettazione, relativamente al quantitativo oggetto della dichiarazione di esportazione.
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