Art. 9

In vigore dal 24 giu 1991
1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all' debbono essere soggetti. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo. 3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III. 4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi. 5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti: a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla; b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità; c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità; d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati. 6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a: a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo; b) accertare l'efficienza dei controlli; c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate; d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9. 7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1: a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III; b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti. 8. Gli organismi di controllo riconosciuti: a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento; b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale. 9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono: a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall' per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità; b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro. 10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all': a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6, b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9. Indicazione di conformità al regime di controllo
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