Art. 6
In vigore dal 24 giu 1991
1. Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a):
a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
b) soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o ammendanti del terreno; essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e II o se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sementi trattate con prodotti che non figurano nell'allegato II e autorizzati in agricoltura generale nello Stato membro interessato possono essere utilizzate se l'utilizzatore può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo di controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato sementi non trattate di una varietà appropriata della specie in questione.
Storico versioni
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