Art. 4

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

In vigore dal 24 giu 1991
1) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'; 2) «produzione»: le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell'azienda agricola; 3) «preparazione»: le operazioni di trasformazione, di conservazione e di condizionamento dei prodotti agricoli; 4) «commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio; 5) «operatore»: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all' ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti; 6) «ingredienti»: le sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), e ancora presenti nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata; 7) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti nell', punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegara prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2); 8) «detergenti»: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (4), destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall', paragrafo 1, lettera a). Etichettatura
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2092:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1991/2092 — Ai fini del presente regolamento, si intende per: | Portale Normativo