Art. 7

In vigore dal 24 giu 1991
1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali: - essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali e - le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui nelle parti commestibili e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo; b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno - sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo. 2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti: - la descrizione particolareggiata del prodotto; - le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo; - le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all' quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II. 3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. 4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'. Sistema di controllo
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Art. 7 Regolamento (UE) 1991/2092 | Portale Normativo