Art. 12
In vigore dal 24 giu 1991
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all' e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Disposizioni amministrative e applicazione
Storico versioni
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