Art. 12

Art. 12

In vigore dal 24 giu 1991
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all' e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. Disposizioni amministrative e applicazione
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