Art. 15

In vigore dal 24 giu 1991
Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente ai 1o luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare: - l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all', paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'; - una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell', paragrafo 6. Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio. La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1991/2092 | Portale Normativo