Art. 14

In vigore dal 24 giu 1991
La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1991/2092 | Portale Normativo