Art. 13
Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:
In vigore dal 24 giu 1991
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;
- le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli allegati I e III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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