Art. 11

In vigore dal 24 giu 1991
1. Fatto salvo l', i prodotti di cui all' importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando: a) sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all' e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un'organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese terzo; b) l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato: - è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui agli ; e - è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b). 2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all', un paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare: a) delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui agli ; b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli , al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a). Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente. 3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve: a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità di controllo per almeno due anni; b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'. 4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'. 5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione. Libera circolazione nella Comunità
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2092:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 1991/2092 | Portale Normativo