Art. 1

In vigore dal 16 ott 1990
1. Le indicazioni obbligatorie sull'etichetta di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89, nonché quelle rese obbligatorie dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, o dalla Commissione in applicazione dell', paragrafo 3 dello stesso regolamento : -devono essere raggruppate in un unico campo visivo, sulla stessa etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente oppure direttamente sul recipiente stesso, e -devono essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o degli altri disegni. È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le altre indicazioni obbligatorie. 2. Le indicazioni facoltative sull'etichetta menzionate all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2 dello stesso regolamento (CEE) n. 2392/89, possono : -figurare sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette complementari, -essere stampate direttamente sul recipiente. Tuttavia, l'indicazione facoltativa di cui all', paragrafo 3, lettera i) dello stesso regolamento, dei termini Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç ïßíïò ôï÷éêüò e vinho da mesa regional è raggruppata con le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, primo comma.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3201 | Portale Normativo